Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra attenzione intende costituire un quadro generale di tutte le attività attinenti alla danza.
      Già in passato, da più parti, sono stati presentati progetti di legge in materia artistica, ciascuno dei quali ha anche dedicato alcune norme all'attività coreutica, ma è sempre sino ad ora mancato un quadro normativo generale esclusivamente dedicato all'arte tersicorea.
      L'assenza di un coordinamento normativo tra l'insegnamento della danza da una parte e la produzione di spettacoli dall'altra ha determinato la profonda crisi del settore che è sotto gli occhi di tutti, sebbene il pubblico manifesti un grande interessamento sia all'uno che all'altro aspetto.
      Numerosissime sono infatti le famiglie che iscrivono i propri figli a corsi di danza, così come un folto pubblico accoglie gli spettacoli di balletto che offrono garanzie di elevata qualità.
      Occorre tuttavia notare come, sotto il primo profilo, non esista alcuna normativa che garantisca un minimo di affidabilità agli utenti dopo la liberalizzazione dell'insegnamento coreutico seguita alla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1974, n. 240, mentre, sotto il secondo profilo, si deve purtroppo assistere al crescente consenso per le compagnie straniere senza che quella che fu la famosa scuola italiana abbia più trovato esecutori di livello competitivo.
      L'unica scuola pubblica cui lo Stato abbia affidato la formazione di danzatori e docenti è l'Accademia nazionale di

 

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danza i cui princìpi informatori risalgono ormai a più di cinquanta anni fa, mentre da decenni si parla invano di una sua riforma. Per contro, abolito il Ministero del turismo e dello spettacolo, non è stata altrettanto abolita l'abitudine dei finanziamenti «a pioggia» che ha privilegiato la quantità degli spettacoli più che la loro qualità.
      Addirittura dobbiamo ammettere che i nomi italiani più famosi sono stati dapprima apprezzati soprattutto all'estero, a conferma che una crisi in Italia data ormai da un lunghissimo periodo.
      Negli enti lirici italiani non si è proceduto al rinnovamento dei corpi di ballo ed al potenziamento delle scuole interne che, in taluni teatri, sono state addirittura abolite. Se per gli spettacoli occorrono danzatori, si procede alla stipula di contratti a termine con impedimento alla costituzione di formazioni stabili che, amalgamando i vari componenti, determini il sorgere di una scuola, di uno stile, di una tradizione.
      La prospettiva non muta nell'ambito delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, una normativa che, non prevedendo un'adeguata defiscalizzazione dei finanziamenti e delle sponsorizzazioni da parte dei privati, rischia di vanificare l'intento di sottrarre alla burocrazia la gestione degli spettacoli e manifesta così il velleitarismo di chi l'ha propugnata.
      Dobbiamo anche lamentare che i più diffusi mass media offrono della danza un'immagine non sempre edificante ed anzi, talvolta, addirittura avvilente alterando così, negli spettatori, i valori di un'arte altamente formativa.
      Anche l'approvazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie, inclusa l'Accademia nazionale di danza, non costituisce che una risposta parziale alle problematiche illustrate.

      Il gruppo parlamentare di Alleanza nazionale già nella scorsa legislatura aveva preso coscienza della profonda delusione del pubblico, delle famiglie, degli artisti e di tutti coloro che all'arte di Tersicore sono interessati ed aveva predisposto una proposta di legge, che qui si intende ripresentare, che si qualificava soprattutto per la compostezza dei temi ai quali è necessario dare risposta.
      Sul presupposto che fine primario dello Stato è quello di provvedere all'educazione ed alla cultura dei cittadini, si è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per la danza (CND), un organismo elettivo preposto al coordinamento ed all'incremento delle iniziative coreutiche italiane sia in ambito regionale che locale.
      Il CND riconosce e tutela, quali centri di produzione della danza, gli enti pubblici e privati di prioritario interesse nazionale definendone i requisiti.
      Inoltre, mancando del tutto la circuitazione degli spettacoli di balletto e una politica di una loro omogenea distribuzione sul territorio, è prevista l'istituzione dell'Ente danza italiana. A tale ente è affidata anche la realizzazione di iniziative volte alla promozione dell'attività di danza italiana all'estero.
      La presente proposta di legge, al capo III, propone una riforma dell'Accademia nazionale di danza.
      Di tale ente viene previsto il passaggio sotto il Ministero dell'università e della ricerca disciplinando i titoli di studio di livello universitario che la stessa rilascerà sia in un primo che in un secondo livello, secondo le previsioni comunitarie.
      Ovviamente, portando in tale modo l'Accademia al rango universitario, la presente proposta di legge si preoccupa d'istituire dei corsi di studio primario e secondario ad indirizzo coreutico.
      Per la migliore tutela della salute pubblica è previsto l'ordinamento delle scuole private di danza affinché, secondo i princìpi costituzionali, sia assicurata anche la tutela dei minori riservando l'insegnamento a questi ultimi a soggetti appositamente abilitati.
      Onorevoli colleghi, una sollecita approvazione della presente proposta di
 

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legge, consentirebbe di dare finalmente un nuovo impulso ad un'arte in cui l'Italia ha dimostrato in passato di sapere e potere eccellere, dando risposta a quelle pressanti domande di intervento che da decenni muovono in modo sempre più insistente dal mondo didattico, artistico e della produzione.
      Con questa iniziativa intendo manifestare la mia speciale attenzione alla danza italiana, sin qui relegata a vera e propria «Cenerentola» delle arti, proseguendo l'attività di intervento nel mondo della cultura sviluppato anche con i progetti di legge sulla prosa e sugli studi musicali.
 

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